(massima n. 1)
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto in via generale dall'art. 7 della L. n. 241/1990, non sussiste nel caso di scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata, trattandosi di un'attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione, anche per il tipo di interessi coinvolti, che non concernono, se non indirettamente, persone, ma la complessiva rappresentazione operativa dell'ente locale e, quindi, in ultima analisi, gli interessi dell'intera collettività comunale.