(massima n. 1)
L'art. 143, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti locali), nel testo novellato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede lo scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata - a differenza di altre misure di prevenzione, ad esempio quelle prefigurate dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 490 del 1994, a tutela del condizionamento delle imprese da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, per la cui adozione è sufficiente il mero tentativo di infiltrazione, se non il periculum della stessa - richiede che il tentativo di infiltrazione sia reso significativo da elementi "concreti, univoci e rilevanti", che assumano valenza tale da "determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali", aspetto ultimo che riveste carattere essenziale ai fini dell'adozione della misura di scioglimento dell'organo rappresentativo della comunità locale.