(massima n. 1)
L'art. 141, lett. b), n. 3 D.Lgs. 267/2000, ove è disciplinata l'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per cessazione della carica, per dimissioni contestuali, della metà più uno dei consiglieri, non introduce una diversa e speciale forma di dimissioni rispetto a quella regolamentata dall'art. 38 del medesimo D.Lgs., intendendo il legislatore, con la norma in esame, semplicemente far scaturire un preciso effetto giuridico (lo scioglimento dell'organo) al verificarsi di un mero fatto (le contestuali dimissioni di più della metà dei consiglieri), sulla base della presunzione che la contestuale presentazione delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri sottende la volontà politica di sciogliere il Consiglio. Non si configura, pertanto, un "atto collettivo" (negoziale) di dimissioni, unitario e plurimo allo stesso tempo, bensì a un mero fatto consegue l'effetto dissolutorio previsto dalla norma. In ultima analisi, l'atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio e immediatamente efficace.