(massima n. 1)
I motivi di "grave e urgente necessitą" che l'art. 141, co. 1, D.Lgs. 267 del 2000 pone a fondamento del potere di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali con decreto del Presidente della Repubblica, costituiscono il presupposto, ai sensi del co. 7 dello stesso articolo, per consentire al prefetto anche la sospensione dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, nelle more del decreto di scioglimento. Ne consegue che, essendo le due procedure subordinate agli stessi presupposti, rinvenibili nel comma 1 dell'art. 141, i motivi che giustificano la sospensione non necessitano di una estesa e penetrante motivazione, avente un contenuto di ampia discrezionalitą, sindacabile soltanto per palese illogicitą. Ai sensi dei co. 1 e 7 dell'art. 141, D.Lgs. 267 del 2000 i provvedimenti di scioglimento o di sospensione che riguardano i consigli comunali e provinciali possono ritenersi riferiti a tutti gli organi che ne fanno parte, compresi il Sindaco e la Giunta.