(massima n. 1)
Le dimissioni dei consiglieri comunali ultra dimidium, previste dall'art. 141, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e correlate all'elemento oggettivo della loro contestualitā, determinano una reciproca rilevanza e interdipendenza della volontā alle quali le stesse risultano preordinate, consistente nella dissoluzione dell'organo consiliare, con la conseguenza che la funzione di tale norma č quella di individuare e privilegiare, mediante una rigida procedura temporale e sequenziale, la finalitā dello scioglimento del Consiglio comunale che viene espressa in mancanza di alcun elemento condizionante; pertanto, l'eventuale venir meno, per vizi procedurali, degli elementi necessari per configurare in modo legittimo la fattispecie ipotizzata dal cit. art. 141, nel far venir meno la possibilitā di realizzare le finalitā prefigurata dalla norma, non permette che possa estrapolarsi l'eventuale frammento legittimo di questa procedura unitaria per attribuirle gli effetti previsti da una norma diversa (nella specie, l'art. 38 T.U. cit. in tema di surroga), volta a regolare altra fattispecie.