(massima n. 1)
            Per  gli  atti  come  l'esclusione  dalle  gare  pubbliche,  per  i  quali  č  richiesta  la  notificazione  individuale,  trova  applicazione  la  regola  generale  della piena  conoscenza  contenuta  nell'art  21,  L.  6 dicembre 1971 n. 1034 ed il termine per impugnare non decorre  sino  a  che  non  si  dimostri  che  č  avvenuta  la notifica o la comunicazione diretta dell'atto all'interessato, non rilevando a tal fine la conoscenza non piena  della  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  124,  T.U.  18 agosto 2000 n. 267 (Conferma T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 2145  del  2009).