(massima n. 1)
Lo strumento della società di trasformazione urbana, previsto dall'art. 120, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, è utilizzabile dagli enti locali non solo per gli interventi di riqualificazione di abitato preesistente ovvero di recupero di tessuto urbano degradato, ma anche per quelli consistenti nella progettazione e realizzazione di interi insediamenti urbani su aree inedificate, pure di notevoli dimensioni, nonché nell'attività di pianificazione, purché nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.