(massima n. 1)
Il T.U. 18 agosto 2000 n. 267 ha regolato l'intera materia delle forme giuridiche di prestazione dei servizi pubblici locali, determinando l'abrogazione delle leggi anteriori che regolavano le forme di prestazione di singoli servizi, quindi anche dell'art. 9 comma 1, L. 2 aprile 1968 n. 475, nel testo introdotto dall'art. 10, L. 1 novembre 1991 n. 362, nella parte in cui prevedeva che le farmacie comunali potevano essere gestite anche a mezzo di societą di capitali ma a condizione che avessero come soci solo farmacisti che, all'atto della loro costituzione, prestassero servizio presso farmacie di cui il Comune avesse la titolaritą, con la conseguenza che attualmente l'acquisizione della qualitą di socio non č pił subordinata a tale condizione.