(massima n. 1)
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti č stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attivitā amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli enti locali, il D.Lgs n. 267/2000 dispone all'art. 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui č tra l'altro attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso.