(massima n. 1)
È infondata la q.l.c. dell'art. 87 comma 1 lett. h) d.p.reg. Trentina-Alto Adige 1° febbraio 2005 n. 1/L, nella parte in cui dispone che, nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti, se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il sessanta per cento dei seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale arrotondamento all'unità superiore, in riferimento agli art. 1 comma 2, 3, 48 comma 2 e 67 Cost.