(massima n. 2)
Ai fini del computo del c.d. premio di maggioranza previsto dall'art. 73, 10° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora nel rapportare il premio di maggioranza del 60% ai seggi disponibili si ottenga un risultato frazionato, questo va arrotondato all'unitą superiore fino a raggiungere la percentuale normativamente prevista, che deve quindi essere intesa come minima.