(massima n. 1)
È legittima l'ordinanza del sindaco di chiusura di una strada per consentire l'esecuzione di lavori, perché trova fondamento nel combinato disposto degli art. 6, comma 4, e 7, comma 3, c. strad., in materia di disciplina della circolazione nelle strade non comunali che attraversano centri abitati, e, comunque, nella normativa ex art. 54, comma 4, del testo unico degli enti locali con riferimento al potere di ordinanza di necessità ed urgenza esercitabile dal sindaco per la tutela dell'incolumità pubblica (nella specie l'incolumità fisica dei soggetti chiamati all'esecuzione dei lavori in parola in condizioni di grave ed imminente pericolo). Di conseguenza non può lamentare nessun danno il titolare del supermercato che ricade proprio lungo il tratto di strada interessato dalla ordinanza, per le difficoltà che l'utenza ha incontrato nell'accedere alla struttura commerciale. Ciò in quanto il Comune ha adeguatamente comparato gli interessi, pervenendo ad una soluzione volta a conciliare gli interessi in gioco con il posizionamento, all'inizio della deviazione, dei cartelli contenenti le indicazioni relative ai possibili percorsi alternativi a quello interdetto, indicazioni tali da consentire ai clienti interessati a raggiungere il supermercato, di recarsi presso lo stesso seguendo un diverso tragitto stradale.