(massima n. 1)
Posto che ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni, è illegittimo il provvedimento che ordina l'apertura in via d'urgenza di un presidio farmaceutico in assenza di una situazione di emergenza farmaceutica tale da costituire una minaccia concreta ed incombente per la pubblica incolumità.