(massima n. 2)
È legittima l'ordinanza del Commissario straordinario di Roma Capitale, emessa in occasione del Giubileo, avente ad oggetto "il divieto di svolgere, in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo o individuale di persone con velocipedi a tre o a più ruote anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico, nonché l'attività su suolo pubblico dell'intermediazione o promozione di tour turistici e vendita biglietti per l'accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale"; tale ordinanza infatti deve ritenersi legittima, pur collocandosi al limite estremo dei requisiti per poter essere considerate tale, tenuto conto della indubbia necessità di provvedere con urgenza alla sicurezza urbana, della situazione di fatto in essere documentata dai numerosi esposti e dei concreti pericoli in vista dell'Evento giubilare nella città di Roma, ad un tempo Capitale della Repubblica e centro della Cristianità. Trattasi, cioè, di situazione caratterizzata nel suo complesso da una straordinarietà che, sola, giustifica la sua adozione.