(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 8, L. 25 agosto 1991 n. 287 spetta al Sindaco il potere di determinare l'orario massimo di chiusura degli esercizi commerciali aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, con facoltą di differenziarlo in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali e anche di utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, di cui all'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ove gli schiamazzi notturni ingenerati all'interno di un drugstore dalla numerosa clientela e la difficoltą di posteggiare le autovetture nelle strade limitrofe determinano grave turbamento dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini residenti nella zona, risultando ininfluente agli effetti del legittimo esercizio di tale potere sindacale il fatto che taluni inconvenienti, oggetto di vibrate proteste da parte dei residenti, fossero presenti fin dall'apertura dell'esercizio, ove risulti documentalmente che gli stessi si sono aggravati con il passare degli anni.