(massima n. 3)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 679, all'art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Ed invero, in conformità all'indirizzo di questa Corte, va escluso che le Province autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza, dovendosi ritenere che le attribuzioni ivi previste in materia dall'art. 20 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito dalle relative norme di attuazione, siano conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò premesso, non potendosi, tuttavia, escludere che l'esercizio, da parte dei Sindaci appartenenti ai comuni della Provincia autonoma, dei vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'attuale comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, possa sovrapporsi e ledere le funzioni amministrative affidate statutariamente al Presidente della Provincia, è necessario che l'art. 6 del D.L. n. 92 del 2008 sia interpretato in senso conforme alle disposizioni statutarie, nonché alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in modo da non produrre uno svuotamento dei poteri dei Presidenti delle province autonome e, dunque, nel senso che dal suo ambito di applicazione esulano i provvedimenti che l'art. 20 dello statuto riserva espressamente all'organo provinciale. Sulla riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, v., citate, sentenze n. 211 del 1988 e n. 129 del 2009.