(massima n. 1)
Compete al sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50 commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della giunta municipale (ovvero altro organo), dato che al sindaco č attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al sindaco.