(massima n. 1)
Nella Regione siciliana, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali ai sensi dell'art. 13 L. Reg. 26 agosto 1992 n. 7, come integrato dall'art. 41 L. Reg. 1 settembre 1993 n. 26, il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti; pertanto, la competenza c.d. residuale, che nell'ordinamento nazionale č attribuita alla Giunta comunale dell'art. 48 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, in Sicilia spetta al Sindaco.