(massima n. 3)
L'art. 51, comma 1, Cost. sul principio di pari opportunità - nella parte in cui legittima le c.d. azioni positive, che il legislatore deve, però, formulare in concreto - costituisce norma meramente programmatica, come è evidente dal tenore letterale della disposizione stessa, la quale così recita: "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". È evidente che tale norma costituzionale, facendo riferimento ad "appositi provvedimenti" per l'applicazione del principio, prevede che, in mancanza di appositi provvedimenti legislativi di carattere attuativo, il principio di pari opportunità non può trovare concreta ed immediata applicazione; al contrario, un carattere immediatamente precettivo può essere individuato solo nella sua accezione negativa, ovvero nel cd. divieto di discriminazione tra i sessi.