(massima n. 1)
Non è fondata, con riferimento agli artt. 2, 4 comma 2, 51 comma 1, e 97 comma 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1 lett. a) D.L.vo 31 dicembre 2012 n. 235 - in relazione all'art. 10 comma 1 lett. c), del medesimo D.L.vo - il quale dispone che sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 del precedente art. 10 (vale a dire, dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati alle lettere a), b) e c) dello stesso art. 10, comma 1, tra i quali figura, alla lett. c), il delitto di abuso di ufficio disciplinato all'art. 323 Cod. pen., tenendo presente che, così come la condanna irrevocabile può giustificare la decadenza dal mandato in corso, per le stesse ragioni la condanna non definitiva può far sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente (senza carattere sanzionatorio) l'eletto da tale mandato, sicché si deve concludere che la scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non ha superato i confini di un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, ossia il diritto di elettorato passivo, da un lato, e il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, dall'altro.