(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitā non č ammessa l'applicazione d'ufficio dello "ius superveniens" ove i motivi di ricorso cui lo stesso attiene debbano essere dichiarati inammissibili, atteso che, in detta ipotesi, la disciplina sopravvenuta non potrebbe comunque determinare l'accoglimento del ricorso.