(massima n. 1)
Se è vero che l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000 dispone che le dimissioni, una volta protocollate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, ciò tuttavia non significa che esse non possano essere regolarizzate, se prive di alcuno dei requisiti di forma prescritti. Ciò perché quanto affermato più volte dalla giurisprudenza circa l'impossibilità di disporre dell'atto di dimissioni una volta protocollato, si riferisce evidentemente agli atti di disposizione degli effetti, come l'ipotesi della revoca e più in generale tutti i casi in cui il consigliere dimissionario intenda subordinare le proprie dimissioni a condizioni o termini. Devono, pertanto, considerarsi regolari e perfettamente efficaci le dimissioni del consigliere comunale che, lungi dal disporre delle proprie dimissioni già rassegnate, si sia, invece, semplicemente limitato a sanare un vizio di forma che ne avrebbe inficiato la regolarità.