(massima n. 1)
È irricevibile il ricorso avverso la decisione di affidare all'impresa esecutrice dei lavori, a scorporo degli oneri di urbanizzazione, la redazione del progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, quando la scelta di non procedere a gara per l'affidamento della progettazione dell'opera risale ad un provvedimento antecedente di tre anni, ciò anche se originariamente se ne doveva fare carico l'Ente fiera, mentre successivamente la realizzazione dell'opera è stata posta a carico del Comune. Infatti, la circostanza che per la realizzazione della sistemazione dell'area nel cui progetto rientrava la progettazione e la costruzione del manufatto sia stato redatto un accordo di programma tra gli enti interessati la dice lunga sulla rispondenza dell'intervento a interessi di natura pubblicistica previamente valutati dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento (e "in primis", ovviamente, dal comune di Milano), essendo pacifico che gli accordi di programma possono avere a oggetto unicamente opere pubbliche o di interesse pubblico (cfr., quanto alla disciplina attuale, l'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)