(massima n. 1)
L'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 34 commi 4 e 5, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, fra il presidente della Regione, il presidente della Provincia, i sindaci e le altre amministrazioni interessate e adottato secondo la procedura ivi prevista, può comportare variazione degli strumenti urbanistici, ma a condizione che sia ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.