(massima n. 1)
            Una  volta  appurato  che  la  legislazione  contiene sufficienti  criteri  per  orientare  e  vincolare  l'azione  della pubblica  amministrazione  in  sede  di  riparto  delle  poste patrimoniali  tra  i  Comuni,  non  vi  è  alcuna  necessità costituzionale  che  imponga  alla  legge  di  farsi direttamente  carico  della  regolamentazione  di  ogni peculiare  profilo  che  ciascuna  vicenda  successoria possa  implicare,  né  tale  omissione  si  può  considerare irragionevole: anzi, questa Corte ha già negato che «una legge che disegni un nuovo assetto organizzativo debba necessariamente contenere, a pena di incostituzionalità, anche  ogni  disposizione  di  dettaglio  operativo  o attuativo» (sentenza n. 286 del 1997). D'altra parte, non appare  in  generale  discutibile,  sotto  il  profilo  della manifesta  irragionevolezza,  la  pretesa  dei  nuovi Comuni  di  succedere  in  una  percentuale  della complessiva  sfera  patrimoniale  del  preesistente Comune di cui erano in precedenza una frazione alla pari  di  tutte  le  altre, salve le sole tipicità derivanti dall'insediamento  territoriale  dei  beni  immobili  e  dalla opportunità  di  non  arrecare  irrazionali o  inutili disfunzionalità  nel  precedente  assetto  organizzativo  e patrimoniale.