(massima n. 1)
            È costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 4, L. Reg. Puglia 20 dicembre 1973 n. 26, aggiunto dall'art. 1 L. Reg. 30 settembre 1986 n. 28. Premesso che l'art. 133, comma 2, Cost., nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, prescrive di sentire le popolazioni interessate mediante referendum e che, quindi, il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle "popolazioni interessate" al procedimento referendario, la disposizione censurata viola il citato parametro in quanto prevede che una modifica territoriale "effetto di permuta e/o di cessione di terreni" fra comuni confinanti,  che  siano  tra  loro  d'accordo  e  che  anche  abbiano  regolato  d'intesa  tra  loro  "i  rapporti  patrimoniali  ed economico finanziari", possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta  regionale,  ed  è  quindi  elusiva  della  speciale procedura  prescritta  dal  comma  2  dell'art.  133  Cost.,  a garanzia  della  partecipazione  popolare al  procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia  da  parte  del  massimo  organo  rappresentativo della  Regione,  mediante  l'approvazione  di  un'apposita legge.