(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 4, L. Reg. Puglia 20 dicembre 1973 n. 26, aggiunto dall'art. 1 L. Reg. 30 settembre 1986 n. 28. Premesso che l'art. 133, comma 2, Cost., nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, prescrive di sentire le popolazioni interessate mediante referendum e che, quindi, il legislatore regionale dispone in materia soltanto del potere di regolare il procedimento che conduce alla variazione, ed in particolare di stabilire gli eventuali criteri per la individuazione delle "popolazioni interessate" al procedimento referendario, la disposizione censurata viola il citato parametro in quanto prevede che una modifica territoriale "effetto di permuta e/o di cessione di terreni" fra comuni confinanti, che siano tra loro d'accordo e che anche abbiano regolato d'intesa tra loro "i rapporti patrimoniali ed economico finanziari", possa intervenire mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è quindi elusiva della speciale procedura prescritta dal comma 2 dell'art. 133 Cost., a garanzia della partecipazione popolare al procedimento e della necessaria assunzione di responsabilità in questa materia da parte del massimo organo rappresentativo della Regione, mediante l'approvazione di un'apposita legge.