(massima n. 1)
Il Consiglio comunale, nella scelta tra più concorrenti, per la nomina a difensore civico è tenuto a prendere in considerazione di ogni candidato i titoli elencati nel curriculum, al fine di vagliarne la "preparazione", l' "esperienza" e la "competenza giuridico-amministrativa" e ciò per garantire l'indipendenza, l'obiettività e l'equilibrio di giudizio del soggetto che sarà scelto a quella carica, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, motivando le ragioni della scelta operata. Né vale la natura politica di tale scelta ad escludere l'obbligo di motivazione.