(massima n. 1)
Considerato che, a partire dalla L. n. 142 del 1990, i referendum consultivi nei Comuni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale - tra le quali non rientra quella relativa alla fusione di Comuni, rientrante invece sulla base della Costituzione e della legislazione regionale, tra le competenze primariamente demandate alla potestą decisionale definitiva di organi regionali - sussiste la responsabilitą amministrativa del sindaco per le spese derivanti dall'indizione di referendum consultivo in materia di fusione di comuni, stante l'omesso doveroso controllo della assoluta carenza di potere nella specie all'esercizio del potere di indizione della consultazione referendaria in detta materia.