(massima n. 1)
La L. n. 142 del 1990 va interpretata con riferimento alla L. n. 241 del 1990, dal momento che quest'ultima contiene principi che possono essere agevolmente ritenuti generali e fondamentali e che sono perciò applicabili e si devono applicare a tutti i procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli di pertinenza degli enti locali. Ogni incertezza è stata fugata, poi, dal legislatore con l'art. 3, L. 3 agosto 1999 n. 265, che ha aggiunto, al termine del comma 2 dell'art. 6, L. 8 giugno 1990 n. 142, le parole "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 (in tal modo integrata la disposizione costituisce, ora, l'art. 8 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), così operando un collegamento tra lo statuto dell'ente locale e la L. n. 241 del 1990, attraverso il completamento e l'integrazione della previsione normativa della L. n. 142 con le disposizioni ed i principi contenuti nella successiva L. n. 241. Lo statuto comunale deve, dunque, osservare i principi stabiliti da questa legge circa la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo. Ne consegue in relazione ad un procedimento per l'adozione di un atto di contenuto normativo e di natura in gran parte regolamentare, sebbene lo statuto comunale non rechi una norma corrispondente a quella di cui all'art. 13 L. n. 241 del 1990, non sussiste l'obbligo di dare avviso dell'apertura del procedimento agli interessati.