(massima n. 1)
Le violazioni dei provvedimenti dell'autoritą comunale emanati in conformitą alle leggi ed ai regolamenti al di fuori delle situazioni che legittimano l'adozione delle ordinanze sindacali c.d. contingibili ed urgenti in materia di sanitą, igiene, edilizia e polizia locale - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumitą pubblica dei cittadini - costituiscono illeciti amministrativi, assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a 500 euro, come previsto dalla disposizione dell'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/ 2000.