(massima n. 1)
La potestā sanzionatoria dei Comuni per la violazione delle norme contenute nei regolamenti comunali era prevista dall'art. 106 del testo unico approvato con R.D. n. 383 del 1934. A seguito dell'abrogazione di quest'ultimo compiuta dall'art. 274 del D.Lgs. n. 267 del 2000, tale potestā č venuta meno - non potendosi ritenere mantenuta sulla base del mero rinvio alle norme dell'abrogato testo unico contenuto nell'art. 275 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - ed č stata nuovamente istituita con l'inserimento, compiuto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, dell'art. 7-bis nel D.Lgs. n. 267 del 2000; ne consegue che - in considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative - sono esenti da sanzione le violazioni commesse nel periodo successivo all'abrogazione del R.D. n. 383 del 1934 e precedente l'entrata in vigore del citato art. 7-bis.