(massima n. 1)
In relazione agli atti prodromici che devono essere adottati da altre Amministrazioni ovvero dagli enti locali o, in generale in relazione a procedimenti che devono essere gestiti dai detti enti, il controllo operato dal GSE ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimitą dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore. Una opposta conclusione porterebbe a ritenere che il GSE operi quale Amministrazione sovraordinata rispetto a quelle che concorrono a rilasciare i titoli necessari per l'ammissione alle tariffe incentivanti. Tale esegesi, non sostenuta da una disposizione espressa di legge (che avrebbe chiaramente indole eccezionale), risulterebbe oltretutto in contrasto con i valori e i principi presidiati dagli artt. 5 e 118 Cost. (cfr. ex plurimis e da ultimo Corte Cost., 20 maggio 2016, n. 110; Cons. St., sez. IV, ordinanza 4 dicembre 2017, n. 5711). Il GSE, pertanto, si deve limitare a verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, commi 1 e 2, cit. e 4, co. 2, lett. c), D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, l'esistenza del titolo autorizzativo, non potendo, invece, sindacare la legittimitą e conseguentemente l'efficacia dello stesso. Pertanto, qualora il GSE dubiti della legittimitą di un atto rilasciato da altra amministrazione deve interloquire con quest'ultima, invitandola ad esercitare i propri poteri di controllo e a trasmettere tempestivamente l'esito degli accertamenti effettuati (fattispecie relativa al diniego della qualifica IAFR opposto dal Gestore ad un impianto eolico sulla base di una presunta inidoneitą del titolo abilitativo utilizzato dall'impresa ai fini della realizzazione dell'impianto medesimo, sebbene regolarmente rilasciato dalla competente Amministrazione comunale).