(massima n. 1)
            Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti  locali,  delineato  dagli  artt.  6,  50  e  107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000,  interpretati  alla  luce  della  successiva  evoluzione normativa  e  in  particolare  della  riforma  dell'art.  114 comma 2 Cost. e dell'art. 4 L. n. 131 del 2003 di attuazione di tale riforma, lo statuto del Comune può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito  dei  rispettivi  settori  di  competenza,  quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero a esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa  del  Comune,  fermo  restando che, ove  una  specifica  previsione  statutaria  non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere  di  rappresentanza  processuale  del  Comune, ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. n. 267 del  2000.  In  particolare, qualora  lo  statuto  affidi  la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso  al dirigente  dell'ufficio  legale,  questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno  di  procura, ovvero  attribuire  l'incarico  a  un professionista  legale  interno  o  del  libero  foro  e,  ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche  svolgere  personalmente  attività  difensiva  nel giudizio  di  cassazione.