(massima n. 3)
            Qualora  lo  statuto affidi  la  rappresentanza  a stare  in  giudizio  in  ordine  all'intero  contenzioso  al dirigente  dell'ufficio  legale,  questi  può  costituirsi senza bisogno di procura, o affidare l'incarico ad un professionista  legale  interno  o  del  libero  foro (salve le  ipotesi,  legalmente  tipizzate,  nelle  quali  l'ente  locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva presso la Corte di Cassazione.