(massima n. 1)
            Non č  fondata,  in  riferimento  agli  artt.  114  e  120 Cost.,  la  q.l.c.  dell'art.  3  L.  Reg.  Lombardia  12  gennaio 2002 n. 2, il quale, in relazione all'esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti locali e di altri enti pubblici  indicate  dall'art.  2  comma  4  della  medesima legge, prevede la stipula tra la Regione e le associazioni rappresentative  di  tali  enti,  previo  parere  della conferenza  regionale  delle  autonomie,  di  apposite convenzioni  quadro,  che disciplinano  la  durata,  le modalitā di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale,  i  rapporti  finanziari,  i  reciproci  obblighi  e  garanzie,  le  eventuali  forme  di  consultazione  (comma  1) stabilendo che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarino, con apposita deliberazione,  di  aderire  alla  convenzione  quadro, accettandone i contenuti e che, con successiva intesa tra l'ente  e  il  comando  del  Corpo  forestale  regionale,  sia data attuazione operativa alla convenzione (comma 2). Il procedimento  delineato  č  infatti  conforme all'esigenza che  le  Regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia legislativa,  prevedano  strumenti  e  procedure  di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione  strutturali  e  funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e  l'azione  coordinata  fra Regioni  ed  enti  locali  nell'ambito  delle  rispettive competenze, come previsto dall'art. 4 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.