(massima n. 1)
            Il  comune  deve  intendersi  titolato, quale  ente esponenziale  degli interessi  riferibili  alla  collettivitą  dei residenti nel suo territorio (come, peraltro, espressamente  sancito  dall'art.  3  comma  2,  D.Lgs.  18 agosto  2000  n.  267), all'impugnazione  dei  provvedimenti  che  producono  effetti  pregiudizievoli  per la comunitą locale dallo stesso rappresentata.