(massima n. 1)
Il generico richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado non č idoneo a manifestare la volontā della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l'onere previsto dall'art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse.