(massima n. 1)
In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullitā prevista dall'art. 35 del d.l.vo n. 198 del 2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversitā di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attivitā lavorativa, ma č coerente con la realtā sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilitā di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed č fondata su una pluralitā di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice.