(massima n. 1)
Le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccezione nuova la deduzione dell'appellante di infondatezza per mancanza di prova dell'avversa ragione di credito, in quanto basata su documentazione all'uopo inidonea).