(massima n. 1)
In tema di responsabilitą derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilitą del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l'azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove gią inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilitą, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilitą della formazione del giudicato sulla responsabilitą del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.