(massima n. 1)
Il giudice, ove siano accertate violazioni sostanziali della normativa antisismica, ha l'obbligo di ordinare la demolizione del manufatto irregolarmente edificato o, in alternativa, di impartire le opportune prescrizioni per renderlo conforme alle norme tecniche, anche in caso di patteggiamento ed a prescindere da uno specifico accordo tra le parti.