(massima n. 1)
A fronte dell'omesso tempestivo pagamento della rata del contributo per oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione è obbligata ad applicare a titolo sanzionatorio l'aumento (del 10%) previsto dall'art. 42 comma 2 del T.U. n. 380/2001. Non si può ritenere, quindi, che l'irrogazione della predetta sanzione, in presenza di garanzia a prima richiesta non escussa, comporti un indebito aggravamento della posizione del debitore ai sensi dell'art. 1227 c.c. Infatti, in assenza di inadempimenti imputabili all'Amministrazione idonei a configurare a suo carico una responsabilità "da contatto" oppure di natura precontrattuale, il richiamo all'art. 1227 c.c. è da considerarsi inconferente, essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, che restano governate dalla disciplina pubblicistica di riferimento.