(massima n. 1)
L'art. 31, comma 3, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ("Testo unico in materia di edilizia"), dispone che "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune". La stessa noma dispone che "l'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita". Dall'analisi della suddetta disposizione si desume che il bene da acquisire deve essere individuato con precisione e che, nell'applicazione della sanzione, l'autorità competente rispetti il principio di proporzionalità mediante l'irrogazione di una sanzione che, entro il limite massimo legale stabilito, sacrifichi la posizione soggettiva del privato in modo adeguato, necessario e strettamente proporzionale all'obiettivo di interesse pubblico perseguito.