(massima n. 1)
L'art. 31, co. 5, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - T.U. edilizia (il quale prevede che "L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"), offre una via di uscita, consentendo, di fatto, alla mano pubblica ciò che non è permesso alla parte privata rispetto alla soluzione finale della demolizione dell'edificazione abusiva, permettendo che - questa volta in mano pubblica - l'edificazione non legittima resti pur sempre in situ. Per l'effetto di essa, l'integrità del territorio leso non risulta comunque ricostituita; di contro, delle risultanze della lesione (l'edificazione non legittima) gode un'intera comunità.