(massima n. 1)
L'annullamento giurisdizionale del titolo ad aedificandum (seppur a seguito di D.I.A.) implica sia l'illiceità delle opere edilizie realizzate in base ad esso, sia l'obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti conseguenziali e, sebbene non si debba necessariamente procedere alla demolizione delle opere realizzate (come prescrive l'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e vi sia una gamma articolata di possibili soluzioni, l'extrema ratio dell'ordine di demolizione e di remissione in pristino non è sinonimo di illegittimità di procedervi ogni qual volta non sia possibile né sanare i vizi, né conservare il manufatto a cagione dell'insormontabile distonia, degli uni e dell'altro, con lo stato dei luoghi e con le prescrizioni di zona.