(massima n. 4)
Tra le destinazioni contemplate dall'art. 34, comma 7 della L. n. 47/1985, ai fini della riduzione dell'oblazione dovuta per la sanatoria di opere edilizie abusivamente realizzate, non vi č quella a uso ufficio/direzionale, e non č consentito includerla in quella industriale di cui alla lett. a) della disposizione, in forza di una supposta assimilazione tra le due destinazioni e del minimo comune denominatore del loro carattere produttivo. Infatti, dalla legislazione urbanistica si ricava ontologica differenza tra le stesse: la L. n. 10/1977 parifica la destinazione direzionale a quella turistica e commerciale, ai fini del contributo di costruzione; il D.M. n. 1444/1968 distingue gli insediamenti aventi carattere industriale da quelli commerciali e direzionali. L'attivitā direzionale quindi dā luogo a un insediamento produttivo, ma non industriale, per cui se non č stato testualmente previsto, non puō esservi fatto rientrare in via interpretativa.