(massima n. 1)
In materia edilizia posto che la sanzione pecuniaria inflitta ai sensi dell'art. 12 L. 28 febbraio 1985 n. 47 - in base alla quale il Sindaco, qualora ritenga di non ordinare la demolizione delle opere eseguite in parziale difformitą dalla concessione, applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione (oppure del valore venale) delle opere medesime - ha anch'essa una funzione di reintegrazione della legalitą violata, e, pił specificamente, una finalitą riparatoria per equivalente della lesione dell'interesse pubblico arrecata dalla violazione, essa va motivata ove il decorso di un lasso di tempo davvero notevole (nel caso, circa 50 anni) fra la realizzazione dell'opera irregolare, ma munita pur sempre di un formale titolo, e l'adozione della misura repressiva, abbia ingenerato un solido affidamento in capo alla parte intimata (specialmente ove si tratti di un terzo acquirente), con l'avvertenza che all'uopo occorre tener conto della condizione di possibile buona fede dei soggetti che si vorrebbero in ipotesi sanzionare, né potrebbe andar disgiunto da una verifica circa gli eventuali indebiti vantaggi che questi avrebbero ritratto dall'illecito.