(massima n. 1)
Nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore etą, l'omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtł della regola dell'ultrattivitą del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando cosģ stabilizzata la posizione giuridica di quest'ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.