(massima n. 1)
La notificazione dell'atto di impugnazione effettuata al procuratore costituito in tale sua qualità equivale pienamente a quella effettuata alla parte "presso il procuratore costituito" nei casi in cui essa è prescritta dall'art. 330, comma 1, c.p.c. - ovvero i casi in cui la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto il domicilio in sede di notificazione della sentenza -, soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale; sicché la notificazione eseguita a mani proprie del difensore resta valida, sia perché il predetto art. 330, comma 1, c.p.c. non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio "a quo", sia perché detta notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 del codice di rito - secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre compiere la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione alla quale è addetto -, da ritenersi applicabile non solo alle parti, ma anche ai difensori delle stesse.