(massima n. 1)
La notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformitā all'originale, ma la cui relata contenga l'indicazione della data di pubblicazione e l'attestazione che la stessa, originariamente, recava firma digitale, č idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolaritā abbia arrecato un pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il vizio sebbene nella prima parte della relata la sentenza fosse stata indicata come notificata in forma cartacea e, in seguito, come atto sottoscritto digitalmente).